La Corte costituzionale porta a 14 mensilità l’importo massimo dell’indennità per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act

La Corte costituzionale (sentenza n. 174 depositata il 22 ottobre) dichiara l’incostituzionalità dell’art. 8 L. 604/66 relativo alla tutela indennitaria per licenziamento illegittimo nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti destinata ai lavoratori già occupati prima del 7 marzo 2015 e riscrive (con intervento di natura ablativa) il testo della norma facendo salvo il tetto delle 10 e delle 14 mensilità, valevole per i lavoratori con anzianità di servizio rispettivamente superiore a 10 (cioè ormai tutti) ed a 20 anni. L’esito della controversia (originata da un rinvio del Tribunale di Livorno) era in buona parte prevedibile, dopo che la stessa Corte aveva sancito l’incostituzionalità dell’art. 9, d.lgs. 23/15 (sent. n. 118/25), innalzando a 18 mensilità il tetto dell’indennizzo per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act. Seppur ridotte, restano sperequazioni nei trattamenti dei lavoratori già in servizio al 7 marzo 2015 e “neoassunti”, dal momento che questi ultimi possono ricevere un indennizzo di importo più elevato.