La sentenza n. 2514 del 10 settembre 2026 è la prima nella quale la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sulla maggior rappresentatività comparata dei sindacati dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 sull’art. 19 St. lav.. I giudici di legittimità deludono però le aspettative, dal momento che negano (correttamente) che i criteri selettivi di tale norma coincidano (come volevano i ricorrenti) con quelli previsti dall’art. 28 St. lav. (norma oggetto della controversia) per individuare gli organismi legittimati ad agire contro le condotte antisindacali del datore. Le due disposizioni statutarie, ricorda la Suprema Corte, prevedono diversi criteri perchè svolgono funzioni diverse: l’art. 28 è infatti strumento di tutela della libertà sindacale in generale (e non soltanto dei diritti sindacali previsti dalla parte “promozionale” dello Statuto dei lavoratori) e prevede come unico criterio selettivo quello della dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale, ovvero che questa sia presente e agisca su gran parte del territorio nazionale; criterio da accertare nell’ambito del settore produttivo dove opera il datore. Un criterio che non chiama in causa l’accertamento della “rappresentatività” richiesta dall’art. 19 St. lav..
