Nuova condanna dell’Italia per il precariato nel lavoro pubblico: stavolta tocca al personale ATA della scuola

La Corte di giustizia condanna l’Italia per il precariato del personale ATA (tecnico, amministrativo e ausiliario) della scuola, dovuto all’assenza di limiti alle assunzioni a termine. La sentenza Commissione c. Italia del 13 maggio (C-155/25) non è certo un fulmine a ciel sereno: conclude una procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea e conferma quanto la Corte già aveva affermato nella sentenza Mascolo del 2014. La normativa italiana non prevede infatti nessuna misura per contrastare l’abuso nella successione di contratti a termine del personale ATA, come richiede la direttiva 1999/70, non esistendo alcun limite massimo di durata degli stessi nè alcuna ragione oggettiva che giustifichi assunzioni non stabili; e certo non può considerarsi tale l’esigenza di coprire temporaneamente posti in attesa dell’attivazione di procedure concorsuali (che per altro, non vengono espletate regolarmente).

Con il Decreto Primo Maggio l’obbligo di applicare il TEC previsto dai CCNL leader si estende a tutti i datori di lavoro

Nel c.d. Decreto Primo Maggio (d.l. n. 62/26) non c’è solo il consueto intervento fatto di incentivi all’occupazione (tramite bonus alle imprese). Questi sono elencati nel capo I e vanno a beneficio di chi assume a tempo indeterminato donne e giovani rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati e delle imprese attive nella Zona economica speciale (nel meridione e non solo). La novità più dirompente si trova nell’art. 7 che introduce nell’ordinamento l’obbligo per tutte le imprese di garantire ai propri dipendenti il trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai CCNL firmati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il c.d. “salario giusto”). Se è vero che un simile obbligo non risolve il drammatico problema dei bassi salari che affligge il nostro paese, è innegabile che la norma offra un argine all’applicazione dei c.d. contratti pirati, contrastando il dumping salariale. L’introduzione del “salario giusto” si accompagna a disposizioni tese a rafforzare i canali di informazione e trasmissione dei dati relativi alla contrattazione in materia salariale, al fine di favorire il monitoraggio sulle dinamiche salariali da parte delle autorità competenti (CNEL in primis).  Si tratta adesso di vedere se queste disposizioni usciranno indenni dall’iter parlamentare che dovrebbe consolidarle nella legge di conversione.

Opinabile è invece l’efficacia delle disposizioni finalizzate alla prevenzione e contrasto del caporalato digitale (capo III), che configurano una declinazione al ribasso degli obblighi imposti dalla direttiva UE n. 2024/2831.

Bocciata dalla Corte costituzionale la legge della Regione Toscana sul salario minimo negli appalti pubblici

Con la sentenza n. 60/26 depositata il 30 aprile la Consulta boccia la legge n. 30/25 della Regione Toscana che ha previsto il criterio premiale di 9 euro lordi orari da inserire nei bandi di gara di competenza regionale. La legge regionale censurata, introducendo un criterio “ulteriore e distinto” rispetto a quelli elencati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/23), determina una  differenziazione territoriale che modifica gli assetti configurati dal legislatore nazionale per contemperare “la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza “per il mercato”, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori” (punto 9.4). Il che non è ammesso dal riparto di competenze tra Stato e regioni fissato dalla Costituzione, che attribuisce al primo la competenza esclusiva in materia di “concorrenza” (art. 117, comma 1, lett. e). A seguito di questa decisione è ora a rischio di incostituzionalità anche la legge della Regione Puglia n.30/24, analoga  a quella della Toscana, uscita indenne dal vaglio di costituzionalità  nella sentenza 188/25 solo in ragione di vizi “formali” del ricorso, giudicato inammissibile dalla Corte.

Convertito in legge il decreto sicurezza 2026: nuovi strumenti di repressione (anche) delle libertà sindacali

Convertito in legge il controverso decreto-sicurezza n. 23/26 (legge 24 aprile 2026, n. 54), che introduce nell’ordinamento nuovi e sempre più inquietanti strumenti di repressione del dissenso e della libertà di manifestazione. Molti di questi possono incidere anche sulle libertà sindacali, comprimendone gli spazi di esercizio. Tra le norme potenzialmente più pericolose, l’art.  4 che amplia l’ambito di applicazione del c.d. “daspo urbano” e dell’ordine di allontanamento, attribuendo al prefetto il potere di individuare “zone a vigilanza rafforzata” e l’art. 7 che introduce il fermo preventivo in occasione di manifestazioni pubbliche, consentendo l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a 12 ore per soggetti ritenuti “pericolosi”. Anche la norma che depenalizza l’omesso preavviso al questore per manifestazioni pubbliche, rendendolo illecito amministrativo (art. 9),  si presta ad essere utilizzata per inibire la partecipazione ad azioni sindacali spontanee, visto il gravoso importo delle sanzioni irrogabili (fino a 10 mila euro).

Il Comitato europeo dei diritti sociali condanna l’Italia per la legge 146/90: troppi limiti al diritto di sciopero

Il Comitato europeo dei diritti sociali accoglie il reclamo di USB e riconosce che la legge 146/90, come applicata e interpretata dalla Commissione di garanzia, comprime l’esercizio del diritto di sciopero in maniera non compatibile con gli standard internazionali ricavabili dall’art.6, par. 4 della Carta sociale europea. In particolare, tre sono i profili della legge censurati con la decisione pubblicata il 13 marzo. In primo luogo, l’eccessiva genericità e ampiezza della nozione di servizi pubblici essenziali. Secondo il Comitato la normativa italiana ha inglobato nell’ambito dei servizi pubblici essenziali anche settori che non possono essere ritenuti tali, finendo così per restringere in maniera sproporzionata il diritto di sciopero. La seconda violazione è stata rilevata nell’obbligo che la legge  impone a chi indice uno sciopero di comunicare preventivamente la durata dello stesso.  Una terza violazione è stata rilevata nel divieto di indire lo sciopero in determinati periodi dell’anno (c.d. franchigie) o in vicinanza di altri scioperi (c.d. rarefazione oggettiva), perché tali divieti restringono eccessivamente l’esercizio del diritto di sciopero in ambiti non riconducibili a servizi realmente essenziali, nel senso precisato dallo stesso Comitato.

Le decisioni del Comitato, per quanto di non diretta applicazione nell’ordinamento nazionale, comportano un obbligo di adeguamento da parte del legislatore nazionale. Dovrebbero altresì indirizzare l’attività delle autorità giudiziarie e amministrative, tenute ad interpretare e applicare la normativa nazionale nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Della decisione del Comitato (in caso di inerzia del legislatore) dovrebbe dunque tener conto anche la Commissione di garanzia, che giusto due giorni prima della sua pubblicazione (con tempismo sorprendente) ha esteso gli obblighi della 146/90 all’intero settore della logistica.

La Commissione di garanzia estende oltre misura l’ambito di applicazione della legge 146/90 includendovi l’intero settore della logistica

Con la delibera di orientamento n. 26/88 dell’11 marzo la Commissione di Garanzia fornisce un’interpretazione massimamente estensiva della nozione di servizio essenziale, ampliando a dismisura l’ambito di applicazione della l. 146/90. I lavoratori impiegati nel settore della logistica strumentale al trasporto merci sono tout court assoggettati alla legge 146/90, allo stesso modo di quelli impiegati nelle aziende che svolgono l’attività di trasporto. E ciò, per il solo fatto che l’azienda per la quale si lavora svolga servizi di logistica che interessano i beni riconducibili ai servizi essenziali indicati dalla legge (art. 1, comma 2, lett. a)).  Onde scongiurare vie di fuga da una simile esiziale estensione dei vincoli di legge, la Commissione precisa che non può giustificare la loro inosservanza “la circostanza che l’azienda movimenti anche beni di altro tipo, neppure quando i soggetti proclamanti dichiarino che l’azione di sciopero non interesserà le attività aziendali finalizzate alla movimentazione dei beni contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. a) l. 146/1990”.  Insomma, il diritto di sciopero deve essere limitato anche se non incide su alcun diritto o interesse di rilievo costituzionale.

Ancora una censura della Consulta per la perdurante dilazione e rateizzazione del pagamento del TFS ai dipendenti pubblici

Per la terza volta la Corte costituzionale censura il regime del TFS dei dipendenti pubblici in base al quale la sua erogazione è differita (di 9 mesi) e rateizzata, senza rivalutazione monetaria delle somme spettanti al titolare. Alle sentenza n. 159/19 e n. 130/23, che hanno prodotto riforme inadeguate, si somma oggi l’ordinanza n. 25 depositata il 5 marzo scorso, con la quale i Giudici delle leggi, dopo aver ribadito che un simile regime lede il diritto all’equa retribuzione (differita) dei lavoratori ex art. 36 Cost., fissano una sorta di termine ultimo entro il quale il legislatore è chiamato a disciplinare la materia in maniera conforme ai principi costituzionali. Prima dell’udienza del 14 gennaio 2027 questi è infatti chiamato ad intervenire, prevedendo una disciplina organica della materia che permetta di gestire il conseguente impatto finanziario sulle casse pubbliche; impatto che impedisce alla Corte, anche questa volta, di adottare una declaratoria secca di incostituzionalità.

La Corte di giustizia impone di contrastare efficacemente il precariato nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche

La Corte di giustizia fa salva la normativa sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche che esclude il diritto dei lavoratori alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato in caso di abuso (diffusissimo in quest’ambito) nell’utilizzo dei contratti a termine (sentenza del 26 gennaio, in causa C-668/24). La decisione dei giudici europei, in parte prevedibile perchè in linea con i propri precedenti, non è però del tutto negativa perchè forte è l’accento posto sulla necessità che l’ordinamento italiano garantisca misure efficaci per contrastare il precariato nel settore. Ne consegue la necessità di riconoscere il pieno risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (come previsto oggi dall’art. 28, d.lgs.81/15 riformato dal d.l. 131/24). Si tratta di un principio fondamentale di diritto dell’UE, che può riflettersi anche sul regime della tutela obbligatoria per licenziamento illegittimo.