Allentati i controlli sulle imprese con il c.d. decreto semplificazioni

In vigore il c. d decreto semplificazioni sui controlli alle attività economiche (d.lgs. 103/2024), adottato al fine di ridurre al minimo i controlli sulle imprese certificate come “a basso rischio” attraverso un apposito Report da acquisire su base volontaria. Aumentata anche la possibilità di sanare le infrazioni che comportano sanzioni non superiori a 5000 euro, previa adozione della diffida amministrativa. L’INL ha fornito le prime indicazioni operative agli ispettori per l’applicazione delle nuove norme (nota 1357 del 31 luglio) . Ovvi i rischi di indebolimento del sistema ispettivo, in potenziale tensione con gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08.

Discriminatoria la disciplina del reddito di cittadinanza: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per i cittadini stranieri

 La Corte di giustizia ha dichiarato contrario al diritto dell’UE in quanto discriminatorio nei confronti dei cittadini di Stati terzi il requisito di 10 anni di soggiorno (di cui due continuativi) per accedere al reddito di cittadinanza (sentenza del 29 luglio, in cause riunite C-112/22 e C-223/22). Termine così una vicenda che non avrebbe neppure essere iniziata, visto che il suo esito era scritto con chiarezza nelle fonti di diritto dell’UE sulle quali si è basata la sentenza della Corte (art.11, par.3, direttiva 2003/109 relativa ai soggiornanti di lungo periodo). Una vicenda che è costata a molti cittadini stranieri perfino condanne penali, dovute alle draconiane sanzioni previste dalla normativa per chi abbia indebitamente percepito la prestazione.

Due nuove sentenze della Corte costituzionale riscrivono la disciplina dei licenziamenti prevista dal Jobs Act

Altre due sentenze della Corte costituzionale smontano quel che resta del Jobs Act, riscrivendo la disciplina del licenziamento. Si eliminano così alcuni profili particolarmente irragionevoli della disciplina del 2015, rendendola più simile a quella prevista dall’art. 18, St. lav. (che resta applicabile ai lavoratori assunti prima del 15 marzo 2015).

Con la sentenza n. 128 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/15, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria  si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, lasciando però nell’area della tutela indennitaria l’ipotesi in cui sia mancato il tentativo di ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
Con la sentenza n. 129 del 2024 ha ritenuto non fondata la questione relativa alla stessa norma, relativa al licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice. Deve infatti ammettersi la tutela reintegratoria quando la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.

In vigore la direttiva che impone alle multinazionali obblighi di vigilanza sul rispetto dei diritti umani e ambientali

Adottata in extremis alla fine della legislatura, è finalmente in vigore la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva 2024/1760). Si tratta di una normativa indubbiamente innovativa sul piano delle fonti internazionali, che per la prima volta introduce obblighi sanzionabili e meccanismi risarcitori per i danni sociali e ambientali provocati dalle multinazionali e dai loro partner commerciali lungo tutta la catena del valore. La direttiva è stata accolta molto positivamente dal fronte sindacale europeo. Ai sindacati ed alle loro rappresentanze in azienda adesso spetta il compito di monitorarne il rispetto.

Il Tribunale di Roma rinvia alla Corte costituzionale la norma che esclude il passaggio dei lavoratori Alitalia a ITA Airways

Con ordinanza 18 giugno, il Tribunale di Roma (giudice Tiziana Orru) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 131/22 (modificato in sede di conversione dalla l. 169/23), norma “interpretativa” con la quale si impedisce con effetto retroattivo l’applicazione dell’art. 2112 c.c. alla complessa e controversa operazione commerciale che ha portato alla nascita di ITA Airways dalle ceneri di Alitalia. La norma è stata adottata con l’evidente intento di impedire le azioni in giudizio dei lavoratori di Alitalia estromessi dalla nuova compagnia: da ciò, la richiesta alla Consulta di esprimersi sul suo contrasto con gli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al parametro interposto di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Approvata dalla Regione Puglia la legge che introduce la soglia dei 9 euro negli appalti pubblici

Approvata dalla Regione Puglia la legge n. 19/24 con la quale si  intende contrastare il dumping contrattuale promuovendo il rispetto di standard salariali non inferiori a 9 euro da parte delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici . L’iniziativa legislativa si iscrive sulla scia delle delibere comunali (come quella del Comune di Firenze) che hanno introdotto il vincolo della retribuzione minima di 9 euro a pena di esclusione dalle gare pubbliche. Il legislatore pugliese opta però per un meno rigido meccanismo premiale, a beneficio delle aziende che si impegnano ad incrementare le retribuzioni previste dal CCNL applicato in virtù degli obblighi  (già) previsti dal codice dei contratti pubblici (art.11, d.lgs. 36/23). Un scelta prudente, evidentemente suggerita dai dubbi in merito alla legittimità (sul piano del diritto interno e dell’UE) dell’imposizione di vincoli più stringenti.

In vigore la legge di conversione del DL PNRR: ambivalenti novità su patente a punti e appalti

Con la legge 56 del 29 aprile viene convertito con modifiche il d.l. n. 19 del 2 marzo scorso, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Grazie alla reazione delle parti sociali (Confindustria inclusa), torna il riferimento al consolidato criterio della maggior rappresentatività comparata per identificare il CCNL da rispettare nelle catene di subappalto. La norma resta comunque opinabile, sia per i suoi possibili profili di incostituzionalità sia perchè meno efficace del principio della parità di trattamento per contrastare il dumping. La riforma dell’art. 27 del d.lgs. 81/08 (T.U. su salute e sicurezza)  introduce poi il meccanismo della patente a punti, obbligatoria per operare nell’edilizia. Tali e tante sono però le sue criticità applicative, che i dubbi sulla sua efficacia nel moralizzare l’ambito della sicurezza sul lavoro restano legittimi.