La Cassazione riconosce ai “navigator” le tutele dei lavoratori subordinati (ma non l’inquadramento nella PA)

Finisce come ampiamente prevedibile la vicenda dei “navigator” ingaggiati per svolgere attività di supporto dei centri per l’impiego nell’orientamento dei beneficiari del reddito di cittadinanza. La Cassazione, con la sentenza n. 23436 dello scorso 17 luglio , riconosce infatti che, durante la loro attività (cessata nel 2022), hanno svolto prestazioni riconducibili al lavoro etero-organizzato di cui all’art. 2, d.lgs. 81/15 e, per questo, hanno diritto al medesimo trattamento economico-normativo spettante ai lavoratori subordinati. Smentita la sorprendente conclusione dei giudici di merito, che avevano qualificato come “neutri” gli indici dell’etero-organizzazione in quanto previsti da legge speciale (quella appunto istitutiva del reddito di cittadinanza) in deroga al D.lgs. 81/15; conclusione che contraddice il principio costituzionale dell’indisponibilità del tipo contrattuale.

Neppure può considerarsi derogatorio della disciplina generale l’accordo decentrato che regolava gli incarichi dei navigator, dal momento che l’art. 2, comma 2 d.lgs. 81/15 attribuisce una simile potestà ai soli contratti nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, condizionandola a “particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”, inesistenti nel caso di specie.

Impossibile invece l’inquadramento a tempo indeterminato, in ragione del vincolo costituzionale del concorso pubblico per l’accesso alla PA.