Con ordinanza d’urgenza adottata ai sensi dell’art. 700 c.p.c. lo scorso 4 agosto il Tribunale di Torino ha fatto chiarezza sugli obblighi di prevenzione gravanti sulle piattaforme di food-delivery. Dalla normativa in materia di salute e sicurezza si ricava infatti come spetti al datore l’adozione di tutte le misure concretamente necessarie in relazione allo specifico rischio (nel caso, l’esposizione ad alte temperature), restando esclusa la possibilità di delegarne l’adempimento all’autovalutazione del lavoratore. Ne consegue l’infondatezza della pretesa della piattaforma di assolvere i propri obblighi prevenzionistici lasciando semplicemente libero il lavoratore di interrompere l’attività in caso di eccessiva esposizione al caldo. L’ordinanza elenca quindi gli obblighi da ottemperare con urgenza: divieto di adibire al lavoro all’aperto tra le 12,30 e le 16,00; obbligo di fornire vestiario traspirante e protettivo nonchè di consegnare copricapo con visiera, occhiali con filtri UV, crema solare; di fornire borraccia, sali minerali e acqua potabile fresca.
