GKN condannata per condotta antisindacale: il decreto del Tribunale di Firenze

Con decreto depositato il 20 settembre, il Tribunale di Firenze ha accertato la condotta antisindacale, ex art. 28, l. 300/70, di Gkn Driveline Firenze spa, azienda che produce componenti automobilistiche, di proprietà del fondo finanziario Melrose, a seguito del ricorso presentato dalla FIOM CGIL della Provincia di Firenze. La decisione di chiudere lo stabilimento attivando contestualmente le procedure di licenziamento collettivo ex l. n. 223/91 è stata giudicata lesiva degli interessi del sindacato ricorrente poiché ha impedito a quest’ultimo di “interloquire, come sarebbe stato suo diritto, nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività d’impresa”. Una simile conclusione si basa, principalmente, sul contenuto del CCNL metalmeccanici e su un contratto aziendale concluso il 9 luglio 2020, la cui vincolatività è correttamente rilevata dalla giudice fiorentina.

Convertito in legge il decreto “Semplificazioni”: confermate le nuove regole del subappalto

Convertito in legge (l. 29 luglio 2021, n. 108) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Semplificazioni”), con il quale  sono stati eliminati i limiti al subappalto nei contratti pubblici sino ad oggi previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, sia con riferimento alla percentuale massima di attività subappaltabili sia con riferimento al ribasso realizzabile con il subappalto. Per contrastare il dumping agevolato dalla nuova disciplina, nel comma 14 dell’art. 105 è stato introdotto l’obbligo per i subappaltatori di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Nuove causali per i contratti a termine e fine del blocco dei licenziamenti nella legge di conversione del c.d. decreto Sostegni bis

Convertito in legge (L.106 del 23 luglio) il c.d. decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). La principale novità è costituita dalla disposizione che modifica (fino al 22 settembre) la disciplina del contratto a termine (art. 41 bis), prevedendo la possibilità di individuare con accordo collettivo (di qualsiasi livello) ulteriori causali per le assunzioni di durata superiore a 12 mesi, oltre quelle già previste dall’art.19, d.lgs.81/15 (come modificato dal c.d. decreto dignità). Viene poi prorogato il divieto di licenziamento nel settore tessile, moda, abbigliamento e pelletteria. Per il resto resta confermato il venir meno del divieto di licenziamento dal 1° luglio 2021 per tutte le aziende ricadenti nel campo di applicazione della CIGO.

Il Tribunale di Bologna disapplica il CCNL UGL sui riders e condanna Deliveroo per condotta antisindacale

Con ordinanza del 30 giugno scorso  il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il carattere antisindacale dell’obbligo imposto da Deliveroo ai riders da essa utilizzati di accettare l’applicazione del CCNL firmato dall’UGL il 15 settembre 2020, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro. Secondo il giudice bolognese il CCNL UGL infatti non può considerarsi attuativo degli artt. 2 e 47 quater, d.lgs. 81/15 che demanda alla contrattazione collettiva la regolazione del rapporto di lavoro dei riders, in quanto il sindacato stipulante è privo dei requisiti di rappresentatività richiesti da tali norme.

Importante sentenza di merito contro il recesso dal CCNL e lo shopping contrattuale

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 giugno scorso, ha impedito ad un’azienda di distribuzione di libri (Diffusione San Paolo, di cui si servono le Edizioni Paoline) di disapplicare unilateralmente il CCNL Turismo, Distribuzione, Servizi (firmato dalla Filcams) per sostituirlo con il più “conveniente” CCNL Fisal delle cooperative del settore dei servizi sottoscritto dalla Cisal con l’Ampit e Cidec. In virtù dei principi accolti dal giudice astigiano, il fatto di applicare un determinato CCNL che (come il CCNL TDS) preveda una clausola di ultrattività preclude ad un datore la possibilità di “liberarsene” unilateralmente in vigenza di tale clausola; d’altra parte, per le aziende con più di 50 dipendenti, qualsiasi mutamento degli assetti contrattuali impone un confronto con le rappresentanze sindacali ai sensi del d.lgs. 25/07, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.

La Corte di giustizia pone un freno al dumping contributivo delle agenzie di lavoro temporaneo

Passo in avanti di estrema rilevanza della Corte di giustizia nel contrasto al dumping contributivo operato da Agenzie di somministrazioni che distaccano lavoratori da paesi con più basso costo del lavoro (in primis, dall’est europeo). Con la sentenza Team Power del 3 giugno scorso viene infatti sancito il principio per cui un’agenzia di lavoro temporaneo stabilita in uno Stato membro che opera inviando lavoratori esclusivamente sul territorio di un altro Stato membro, deve iscriverli nel regime di sicurezza sociale di tale Stato. Non vale infatti in questo caso la speciale deroga al principio di territorialità previsto per il distacco transnazionale dall’art.12 del regolamento UE n. 883/04 relativo al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

In vigore il Decreto “Sostegni bis”: niente proroga del blocco dei licenziamenti, incentivi per il ricorso alle integrazioni salariali e “nuovo” contratto di rioccupazione

In vigore dal 25 maggio il  d.l  n.73/2021  “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni bis). Tra le novità più rilevanti, il “nuovo” contratto di rioccupazione, che permette assunzioni sulla base di un “progetto di inserimento”, senza oneri contributivi e recesso libero dopo 6 mesi  (art. 41). La mancata proroga del blocco dei licenziamenti è “compensata” dalla cassa integrazione straordinaria “in deroga” e da incentivi alle altre forme di integrazioni salariali (art. 40).