La Corte di giustizia qualifica come licenziamento indiretto, ai fini dell’applicazione della legge 223/91, quello intimato per il rifiuto dei lavoratori ad essere trasferiti in altra sede

Le modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto di lavoro  operate unilateralmente dal datore a a svantaggio del lavoratore, in quanto forme di licenziamento indiretto, rientrano nella nozione di licenziamento collettivo prevista dall’art. 1, comma 1 della direttiva 98/59 ai fini del computo delle soglie per far scattare gli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dalla stessa direttiva. In virtù di questo principio, già affermato nella sua precedente giurisprudenza, la Corte di giustizia nella sentenza Orefice Genaratos del 4 giugno 2026 (causa C-907/24) ha imposto di includere nel computo dei 5 licenziamenti previsti dalla legge 223/91 quelli effettuati dal datore di lavoro in seguito al rifiuto dei lavoratori di ottemperare alla sua decisione unilaterale di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale. Il caso all’origine della sentenza riguardava la chiusura di un sito produttivo in Campania da parte di una società italiana specializzata nella fabbricazione di gruppo elettrogeni con conseguente trasferimento dei lavoratori in  Sardegna.