La Cassazione definisce gli indici della maggior rappresentatività comparata ai fini della selezione dei sindacati titolari del diritto di costituire RSA in azienda

Con la seminale sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026, la Cassazione definisce i criteri da seguire per selezionare i sindacati “comparativamente più rappresentativi su base nazionale” titolari del diritto di costituire le RSA ai sensi dell’art. 19 Statuto dei lavoratori, come riformato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/26. La maggior rappresentatività comparata va soppesata nell’ambito del settore di attività nel quale opera l’impresa interessata, individuato in base all’attività concretamente svolta (quale risulta dagli indici oggettivi disponibili, registro delle imprese in primis). Ispirandosi a quanto previsto nel pubblico impiego e dal Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, i Giudici di legittimità assumono come indice di rappresentatività la media tra il dato associativo e quello elettorale, quest’ultimo ove esistente, da compararsi con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto c.d. leader in quel settore. L’onere probatorio grava sull’associazione che rivendica il diritto e può essere assolto con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.