La Corte costituzionale giustifica il diniego del reddito di cittadinanza agli stranieri non soggiornanti di lungo periodo

La Corte costituzionale con la sentenza 19/22 depositata il 25 gennaio dichiara infondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Bergamo in relazione al requisito che condiziona il diritto al reddito di cittadinanza al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo,  ovvero all’aver soggiornato per almeno 10 anni sul territorio nazionale (art.2, comma 1, lett. a, n.1, L. 26/19). Secondo la Consulta tale requisito non violerebbe nessun diritto fondamentale della persona (ex art.2 Cost) nè il principio di non discriminazione (ex 3 Cost. e art. 14 CEDU, invocato come norma interposta ai sensi dell’art.117, comma 1 Cost.) in quanto il reddito di cittadinanza deve considerarsi una misura di politica attiva e non una prestazione meramente assistenziale e non è quindi finalizzato a soddisfare vitali esigenze di sostentamento del destinatario. La decisione mal si concilia con la coeva sentenza con la quale la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell’assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.