Bocciata dalla Corte costituzionale la legge della Regione Toscana sul salario minimo negli appalti pubblici

Con la sentenza n. 60/26 depositata lo scorso 30 aprile la Consulta boccia la legge n. 30/25 della Regione Toscana che ha previsto il criterio premiale di 9 euro lordi orari da inserire nei bandi di gara di competenza regionale. La legge regionale censurata, introducendo un criterio “ulteriore e distinto” rispetto a quelli previsti dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/23), determina una  differenziazione territoriale che modifica gli assetti configurati dal legislatore nazionale per contemperare “la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza “per il mercato”, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori” (punto 9.4). Il che non è ammesso dal riparto di competenze tra Stato e regioni fissato dalla Costituzione, che attribuisce al primo la competenza esclusiva in materia di “concorrenza” (art. 117, comma 1, lett. e). A seguito di questa decisione è ora a rischio di incostituzionalità anche la legge della Regione Puglia n.30/24, analoga  a quella della Toscana, uscita indenne dal vaglio di costituzionalità  nella sentenza 188/25 solo in ragione di vizi “formali” del ricorso, giudicato inammissibile dalla Corte.