Approvate con la legge di bilancio le norme antidelocalizzazione: solo (blande) sanzioni pecuniarie per le aziende

Con la legge di bilancio 2022 entrano in vigore le nuove disposizioni di contrasto alle delocalizzazioni (art.1, comma 224-238, l. 30 dicembre 2021, n.234). In realtà i vincoli per l’azienda sono di natura meramente procedurale: le imprese che abbiano almeno 250 dipendenti e che decidano di chiudere una loro unità produttiva con conseguente licenziamento di almeno 50 lavoratori, sono tenute ad attivare una procedura di confronto con le parti sociali e le autorità pubblica (regioni, Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico ed ANPAL). Il confronto dovrebbe portare alla  presentazione da parte dell’azienda di un piano per limitare le ricadute occupazionali della chiusura. Resta intatto il potere di licenziare al termine della procedura: potere sanzionato con un mero aggravio degli obblighi di contribuzione (già previsti in caso di licenziamenti collettivi dall’art.2, comma 35, l. 92/12), qualora sia esercitato in assenza di un accordo sindacale o in violazione degli obblighi assunti con il piano.