Accolto il ricorso per condotta antisindacale contro Wartsila Italia spa: bloccata la delocalizzazione e risarciti i sindacati

Il Tribunale di Trieste, con decreto del 23 settembre, accoglie il ricorso ex art. 28 St. lav. di Fiom, Fim e Uilm e riconosce la condotta antisindacale di  Wartila Italia spa per aver comunicato la decisione di cessare l’attività del sito produttivo triestino, ai sensi delle norme anti-delocalizzazioni adottate con la legge di bilancio 2022 (l. 234/21), senza aver preventivamente informato i sindacati della situazione economico-finanziaria all’origine della decisione, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. L’azienda è anche condannata a risarcire i danni non patrimoniali all’immagine dei sindacati, screditati nelle loro funzioni davanti ai lavoratori e all’opinione pubblica.  Respinto invece l’intervento della Regione Friuli nel procedimento e, con esso, la richiesta di sollevare questione di costituzionalità sulla legge 234/21.

Cambiano le norme “anti-delocalizzazioni” con il decreto “Aiuti ter”: prolungato il confronto sindacale e inasprite le sanzioni economiche

Con il c.d decreto Aiuti ter (art.37, d.l. n.144/22) , l’ultimo atto della legislatura, il governo inasprisce le sanzioni in caso di delocalizzazioni di aziende con oltre 250 dipendenti che determinano esuberi di oltre 50 lavoratori, modificando le norme approvate pochi mesi fa nella legge di bilancio 2022 (art.1, comma 224-238, l. n. 234/21).  L’azienda che non trovi un accordo con le rappresentanze sindacali per attenuare le ricadute sociali e occupazionali della cessazione dell’attività è sanzionata con l’aggravio del 500% del contributo previsto per i licenziamenti collettivi (ex art. 2, comma 35, l. n.92/12) e rischia di dover restituire qualsiasi aiuto di Stato ricevuto nei dieci anni precedenti. Aumentata significativamente anche la durata del confronto sindacale, da 30 a 90 giorni, con conseguente blocco dei licenziamenti prolungato fino a 180 giorni dalla comunicazione della cessazione di attività. Si tratta adesso di capire se il testo del decreto sarà convertito in legge dalla prossima compagine governativa.

La Cassazione risolve la questione della prescrizione dei crediti di lavoro dopo la “Fornero”: i termini non decorrono in costanza di rapporto di lavoro

Con la sentenza n. 26246 depositata il 6 settembre la Cassazione risolve definitivamente la cruciale e dibattuta questione degli effetti della riforma Fornero dell’art. 18 dello Statuto sul regime della prescrizione dei crediti retributivi, escludendone la decorrenza in costanza di rapporto di lavoro. Il “nuovo” regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo, non garantendo più al lavoratore la certezza della reintegrazione nel posto di lavoro, non assicura “l’essenziale dato della stabilità del rapporto” indicato dalla  Corte costituzionale come presupposto per escludere il timore di licenziamenti ritorsivi del datore.

Riformata la disciplina dei congedi, in attuazione della direttiva UE 2019/1158

Con l’adozione del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 è data attuazione alla direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.  Tra le novità più significative, la previsione per ciascun genitori di 3 mesi di congedo non trasferibile e l’estensione  da 6 a 9 mesi della durata complessiva del congedo coperto da indennizzo pari al 30% della retribuzione, utilizzabile fino ai 12 anni del figlio (e non più fino a 6). Confermato il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni anche non continuativi, da utilizzare dai due mesi precedenti il parto fino ai cinque successivi.  Modificata anche la l. 104/92 in relazione ai prestatori di assistenza. Tra le principali novità, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno del figlio disabile grave e 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa per assistere il coniuge o il convivente di fatto in situazione di disabilità grave.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici, se non diversamente specificato.

Nuovi obblighi di informazione e di trasparenza sulle condizioni di lavoro, introdotti dal d.lgs.104/22

Il 13 agosto p.v. entra in vigore il d. lgs. n. 104/22  (pubblicato in GU del 29 luglio) che prevede una serie di nuovi obblighi informativi a carico del datore, in attuazione della direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Le nuove regole si applicano anche ai contratti di lavoro somministrato, intermittente, alle prestazioni occasionali e alle prestazioni coordinate e continuative (che includono il lavoro svolto tramite piattaforma digitale). Il decreto contiene anche importanti disposizioni relative a profili sostanziali del rapporto, quali la durata massima della prova, la cumulabilità degli impieghi e la prevedibilità minima del lavoro, quando l’organizzazione del lavoro è in tutto o in parte imprevedibile.

 

Il regime del licenziamento nelle piccole imprese previsto dal Jobs Act è incostituzionale, ma spetta al legislatore e non alla Consulta modificare il quadro normativo

Salomonico verdetto della Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi in merito alla costituzionalità della disciplina del licenziamento nelle piccole imprese prevista dall’art. 9 del d.lgs. 23/15. Con la sentenza n. 183 depositata il 22 luglio, è stata infatti accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato: una declaratoria di incostituzionalità avrebbe infatti imposto alla Corte di invadere le prerogative del legislatore, per la necessità di configurare una coerente e ragionevole disciplina della materia. Resta però il riconoscimento del carattere inadeguato dell’indennizzo previsto dal Jobs Act (indennità compresa tra 3 e 6 mesi di retribuzione), che la Corte si riserva di censurare in futuro se il legislatore non ottempererà all’invito a regolare organicamente la materia, nel rispetto dei principi costituzionali più volte enunciati nella sua recente giurisprudenza.

Attacco alla responsabilità solidale dei committenti nell’ambito della logistica, grazie ad un emendamento alla legge di conversione del DL sul PNRR

La “manina”  evidentemente ben indirizzata del senatore Nazario Pagano (Forza Italia) ha introdotto un emendamento alla Legge di conversione del decreto PNRR- 2 (L. 79 del 29 giugno di conv. del DL 36/22 recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR) con il quale si modifica l’art. 1677 bis c.c. introducendo per la prima volta nel codice civile il concetto di “servizi di logistica“, definiti come “attivita’ di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita’ di trasferimento di cose da un luogo a un altro“. Il fine è di applicare a tali attività le norme relative al contratto di trasporto e non più quelle relative all’appalto, con conseguenze esonero del committente dal regime della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 per i crediti di lavoro dei lavoratori. In attesa di auspicabili interventi chiarificatori del legislatore che rimuovano ambiguità a riguardo, un simile clamoroso regalo ai colossi del settore può comunque essere contrastato sul piano giudiziario, rivendicando l’estensione della responsabilità solidale al di fuori del contratto di appalto, sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 254 del 2017.

Nuova dichiarazione di incostituzionalità sull’art. 18 dello Statuto, come riformato dalla Legge Fornero

Nuova censura di incostituzionalità dell’art. 18 dello Statuto nella versione riformata dalla l. 92/12 (c.d. Fornero). Stavolta la Consulta, con la sentenza n. 125/22,  dichiara in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto irragionevole, il requisito della “manifesta” insussistenza del fatto posto dall’art. 18 comma 7 a base di un licenziamento economico. Oltre a trattarsi di un requisito indeterminato, in quanto tale foriero di incertezze applicative, esso finisce per aggravare in maniera ingiustificata l’onere probatorio, complicando oltre modo l’iter processuale.