Convertito in legge il controverso decreto-sicurezza n. 23/26 (legge 24 aprile 2026, n. 54), che introduce nell’ordinamento nuovi e sempre più inquietanti strumenti di repressione del dissenso e della libertà di manifestazione. Molti di questi possono incidere anche sulle libertà sindacali, comprimendone gli spazi di esercizio. Tra norme potenzialmente più pericolose, l’art.4 che amplia l’ambito di applicazione del c.d. “daspo urbano” e dell’ordine di allontanamento, attribuendo al prefetto il potere di individuare “zone a vigilanza rafforzata” e l’art. 7 che introduce il fermo preventivo in occasione di manifestazioni pubbliche, consentendo l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a 12 ore per soggetti ritenuti “pericolosi”. Anche la norma che depenalizza l’omesso preavviso al questore per manifestazioni pubbliche, rendendolo illecito amministrativo (art. 9), si presta ad essere utilizzata per inibire la partecipazione ad azioni sindacali spontanee, visto l’importo delle sanzioni irrogabili (fino a 10 mila euro).
