Emergenza coronavirus: in vigore il Decreto Cura-Italia

Con l’entrata in vigore del d.l 17 marzo 2020 n.18 vengono adottate misure finalizzate a contenere l’impatto dell’emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro. La cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i lavoratori subordinati non coperti da quella ordinaria e dai fondi di solidarietà (con l’eccezione dei lavoratori domestici, che restano quindi privi di protezione). Agli autonomi e co.co.co. spetta un’indennità una tantum di 600 euro; analoga prestazione è prevista per stagionali del turismo, agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo.

Viene riconosciuto il diritto ad un congedo parentale speciale fino a 15 giorni con indennità pari al 50% della retribuzione (o in alternativa un voucher per baby sitter da 600 euro) ed il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni. La quarantena imposta ai soggetti positivi al virus è equiparata alla malattia.

Il lavoro agile diventa un diritto per i disabili e per chi ha un familiare con disabilità. I licenziamenti economici e collettivi sono vietati per 60 giorni.

Emergenza coronavirus: le parti sociali siglano il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 14 marzo Cgil, Cisl e Uil hanno siglato con le principali confederazioni datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, dando così concreta attuazione alle raccomandazioni elencate nel  punto 7 del DPCM dell’11 marzo in relazione alle misure di sicurezza da adottare sui luoghi di lavoro.

Emergenza coronavirus: la Commissione di garanzia vieta gli scioperi fino al 31 marzo

La Commissione di garanzia ha pubblicato un comunicato stampa con il quale invita tutte le organizzazioni sindacali a sospendere la proclamazione di qualsiasi sciopero fino al 31 marzo, in ragione dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia da Covid-19. Con successiva delibera adottata ai sensi dell’art.13, comma 1 lett. c), l. 146/90 ha invitato i sindacati autonomi all’immediata sospensione degli scioperi proclamati per il 9 marzo. L’art.2, comma 7 della legge 146 (che la Commissione non richiama) prevede comunque il diritto di scioperare senza rispettare i limiti di legge in caso di “protesta per gravi eventi lesivi  dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori“.

Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali il Jobs Act viola gli standard della Carta sociale europea in materia di licenziamento

Il Comitato europeo dei diritti sociali, con decisione resa pubblica l’11 febbraio, ha riconosciuto che il d.lgs. 23/15 è in contrasto con l’art. 24 della Carta Sociale Europea. Secondo il Comitato il sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo configurato dal decreto legislativo n. 23/2015, anche dopo le modifiche apportate dal doppio intervento del legislatore (decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96) e della Corte costituzionale italiana (sentenza n. 194 del 2018), resta privo dei requisiti di effettività (rispetto al ristoro dei danni subiti dal lavoratore) e deterrenza (rispetto al comportamento illegittimo del datore) richiesti dall’art. 24 della Carta. La legislazione italiana vigente infatti esclude a priori la possibilità di essere reintegrati nella maggior parte dei casi di licenziamento (fatte salve alcune rare eccezioni) e fissa l’importo massimo dell’indennizzo erogabile al lavoratore: il che impedisce al giudice di garantire al lavoratore la piena soddisfazione per il danno subito a causa del licenziamento.

 

 

Ai riders spettano le tutele dei lavoratori subordinati: lo conferma la Cassazione

Con la sentenza n. 1663, pubblicata il 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta nell’ormai noto caso Foodora riconoscendo ai riders il diritto all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 (nella formulazione antecedente alla modifica operata dalla legge n.128/19) e, di conseguenza, al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in qualità di fattorini subordinati (a termini del CCNL merci e logistica). Il discrimen fondamentale tra collaborazione genuina e collaborazione cui spettano le tutele del lavoro subordinato è tracciato dalla Corte in base alle modalità di coordinamento della prestazione alla organizzazione del committente: nel primo caso concordate e nel secondo imposte. E nel caso dei riders non vi era dubbio che le modalità della prestazione fossero stabilite in gran parte dalla piattaforma.

La Cassazione impedisce al CCNL di vietare il ricorso al lavoro intermittente

Con la pronuncia n. 29423 del 13 novembre 2019 la Corte di Cassazione afferma che un contratto collettivo nazionale non può escludere per la categoria di riferimento l’utilizzo di una tipologia contrattuale non standard, se le norme che regolano il contratto in questione non lo consentono espressamente, ma, anzi, prevedono un potere di intervento sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il caso riguardava il ricorso al lavoro intermittente (attualmente regolato dagli art. 13-18 del d.lgs. 81/15), ma il principio può considerarsi di valenza generale. Si tratta di una decisione discutibile per i limiti che essa pone all’esercizio dell’autonomia collettiva ed alla libertà sindacale garantita dall’art.39, comma 1 della Costituzione.