Respinta la questione di costituzionalità della legge n. 30/24 della Regione Puglia a norma del cui art. 2 comma 1 le stazioni appaltanti regionali sono tenute a verificare che i contratti collettivi applicati dalle aziende aggiudicatarie “prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l’ora” (sentenza n. 188/25 del 16 dicembre). Per i Giudici delle leggi la questione è inammissibile per inconferenza e genericità delle censure proposte dal Governo, che aveva contestato la violazione degli art. 36, comma 1, 39 comma 4 e 117, comma 1, lett. m) Cost. La normativa pugliese infatti non mira a fissare un principio generale in materia salariale, non incide sull’efficacia dei contratti collettivi e non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, dal momento che, riguardando le procedure di evidenza pubblica, incide piuttosto sulla materia della concorrenza. La legittimità costituzionale di leggi regionali che introducono minimi salariali legali negli appalti pubblici resta però sub iudice, visto che pende davanti alla Corte una questione di costituzionalità della legge della regione Toscana n. 30/25, fondata proprio sulla supposta invasione delle competenze statali in materia di concorrenza.
