La Corte di giustizia fa salva la normativa sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche che esclude il diritto dei lavoratori alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato in caso di abuso (diffusissimo in quest’ambito) nell’utilizzo dei contratti a termine (sentenza del 26 gennaio, in causa C-668/24). La decisione dei giudici europei, in parte prevedibile perchè in linea con i propri precedenti, non è però del tutto negativa perchè forte è l’accento posto sulla necessità che l’ordinamento italiano garantisca misure efficaci per contrastare il precariato nel settore. Ne consegue la necessità di garantire il pieno risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (come previsto oggi dall’art. 28, d.lgs.81/15 riformato dal d.l. 131/24). Un principio, questo, fondamentale di diritto dell’UE, che può riflettersi anche sul regime della tutela obbligatoria per licenziamento illegittimo.
