La Commissione di garanzia estende oltre misura l’ambito di applicazione della legge 146/90 includendovi l’intero settore della logistica

Con la delibera di orientamento n. 26/88 dell’11 marzo la Commissione di Garanzia fornisce un’interpretazione massimamente estensiva della nozione di servizio essenziale, ampliando a dismisura l’ambito di applicazione della l. 146/90. I lavoratori impiegati nel settore della logistica strumentale al trasporto merci sono tout court assoggettati alla legge 146/90, allo stesso modo di quelli impiegati nelle aziende che svolgono l’attività di trasporto. E ciò, per il solo fatto che l’azienda per la quale si lavora svolga servizi di logistica che interessano i beni riconducibili ai servizi essenziali indicati dalla legge (art. 1, comma 2, lett. a)).  Onde scongiurare vie di fuga da una simile esiziale estensione dei vincoli di legge, la Commissione precisa che non può giustificare la loro inosservanza “la circostanza che l’azienda movimenti anche beni di altro tipo, neppure quando i soggetti proclamanti dichiarino che l’azione di sciopero non interesserà le attività aziendali finalizzate alla movimentazione dei beni contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. a) l. 146/1990”.  Insomma, il diritto di sciopero deve essere limitato anche se non incide su alcun diritto o interesse di rilievo costituzionale.