Approvato il c.d. decreto “sicurezza” (d.l. 11 aprile 2025, n. 48), in evidente spregio dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 76 Cost. per l’adozione dei decreti legge. Tra le innumerevoli disposizioni liberticide contenute nel decreto, rischia di incidere pesantemente sulla libertà sindacale l’art. 14 (di riforma degli artt. 1 e 1-bis del d.lgs. n. 66 del 1948, “Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione”) che, modificando le già repressive disposizioni introdotte dal c.d. decreto Salvini (d.l. 113/18), rende penalmente perseguibili anche le condotte che ostacolano la circolazione stradale attraverso forme di resistenza passiva (c.d. barriera umana), sino ad oggi sanzionate soltanto per via amministrativa. Il blocco stradale causato (dolosamente o colposamente) con il proprio corpo espone adesso chi lo realizza alla pena della multa fino a 300 euro e la reclusione fino a un mese, che può arrivare a due anni se la condotta è collettiva; cioè sempre quando è realizzato nel contesto di un conflitto sindacale