Il Comitato europeo dei diritti sociali condanna l’Italia per la legge 146/90: troppi limiti al diritto di sciopero

Il Comitato europeo dei diritti sociali accoglie il reclamo di USB e riconosce che la legge 146/90, come applicata e interpretata dalla Commissione di garanzia, comprime l’esercizio del diritto di sciopero in maniera non compatibile con gli standard internazionali ricavabili dall’art.6, par. 4 della. Carta sociale europea. In particolare, tre sono i profili della legge censurati con la decisione pubblicata il 13 marzo. In primo luogo, l’eccessiva genericità e ampiezza della nozione di servizi pubblici essenziali. Secondo il Comitato la normativa italiana ha inglobato nell’ambito dei servizi pubblici essenziali anche settori che non possono essere ritenuti tali, finendo così per restringere in maniera sproporzionata il diritto di sciopero in tali settori. La seconda violazione è stata rilevata nell’obbligo che la legge  impone a chi indice uno sciopero di comunicare preventivamente la durata dello stesso.  Una terza violazione è stata rilevata nel divieto di indire lo sciopero in determinati periodi dell’anno (c.d. franchigie) o in vicinanza di altri scioperi (c.d. rarefazione oggettiva), perché tali divieti restringono eccessivamente l’esercizio del diritto di sciopero in ambiti non riconducibili a servizi realmente essenziali, nel senso precisato dallo stesso Comitato.

Le decisioni del Comitato, per quanto di non diretta applicazione nell’ordinamento nazionale, comportano un obbligo di adeguamento da parte del legislatore nazionale. Dovrebbero altresì indirizzare l’attività delle autorità giudiziarie e amministrative, tenute ad interpretare e applicare la normativa nazionale nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Della decisione del Comitato (in caso di inerzia del legislatore) dovrebbe dunque tener conto anche la Commissione di garanzia.